Art. 1.

      1. In conformità a quanto disposto dal titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani sono autorizzati ad assumere, tramite contratti di collaborazione a progetto, previa domanda degli interessati, soggetti di cittadinanza italiana da destinare alla copertura degli organici degli uffici delle sedi consolari situati nei rispettivi Paesi di competenza.
      2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di apposite liste predisposte dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e recanti i dati anagrafici e i curricula dei soggetti di cittadinanza italiana che hanno presentato la domanda di cui al citato comma 1.
      3. Ai fini della formazione del personale assunto ai sensi del presente articolo, le rappresentanze consolari e gli uffici consolari provvedono ad istituire appositi corsi, tenuti dal personale già in servizio presso di essi e distinti per le diverse funzioni.